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dlc Repertorio n. 70.577 – Raccolta n. 8.781
Costituzione della “EIFFEL s.a.s. di Francesco Flores e C.”
Repubblica Italiana
Il ventuno ottobre duemilaquindici, in Torino, nel mio Studio in via Mercantini n. 5.
Avanti me, avv. Francesco PENE VIDARI, Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, sono personalmente comparsi i signori:
Francesco FLORES, nato a Bari il 24 agosto 1977, domiciliato a Torino in corso Matteotti n. 35, codice fiscale FLRFNC77M24A662I.
Stèphane LAHAYE, nato a Parigi (Francia) il 1° giugno 1967, domiciliato a Bucarest (Romania), intrarea Tudor Stefan n. 48, codice fiscale LHYSPH67H01Z110Z.
Detti signori comparenti, della cui identità personale sono certo, convengono e stipulano quanto segue:
1 – Ragione sociale
Fra il signor Francesco FLORES, cittadino italiano, e il signor Stèphane LAHAYE, cittadino francese, è costituita una società in accomandita semplice con la ragione sociale “EIFFEL s.a.s. di Francesco Flores e C.”, senza vincoli di rappresentazione grafica.
2 – Sede
La società ha sede in Torino, via Ventimiglia n. 65, presso lo studio del dottor Andrea CASALE.
3 – Oggetto
La società ha per oggetto l’attività di acquisto, costruzione, ristrutturazione, gestione, amministrazione, permuta e vendita – anche frazionata – di beni immobili o porzioni immobiliari, nonché la cessione in uso e la locazione, non finanziaria se effettuata a terzi, degli stessi.
La società può inoltre compiere operazioni commerciali, industriali, mobiliari e finanziarie – queste ultime non nei confronti del pubblico – necessarie o utili al conseguimento dell’oggetto sociale, comprese l’assunzione e la dismissione di partecipazioni e interessenze in enti e società, anche intervenendo alla loro costituzione.
Essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi, purché strumentali al conseguimento dell’oggetto sociale.
Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l’esercizio.
4 – Durata
La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o scioglimento anticipato.
5 – Capitale
Il capitale sociale è di euro 1.000 (mille) ed è sottoscritto in denaro dai soci nelle seguenti proporzioni:
- Francesco FLORES: euro 200 (duecento)
- Stèphane LAHAYE: euro 800 (ottocento)
6 – Qualifica dei soci
Il signor Francesco FLORES è socio accomandatario.
Il signor Stèphane LAHAYE è socio accomandante, con responsabilità limitata alla quota conferita.
7 – Versamenti e finanziamenti
Possono essere effettuati, anche in misura non proporzionale, versamenti in conto capitale e finanziamenti.
I finanziamenti sono infruttiferi, salvo diversa deliberazione.
8 – Recesso, morte ed esclusione
In caso di recesso, morte o esclusione di un socio si applicano le norme di legge.
9 – Modifiche dei patti sociali
Per il trasferimento di quote a terzi e per le modifiche dei patti sociali – compresa la trasformazione della società – è richiesto il consenso di entrambi i soci.
10 – Amministrazione e rappresentanza
L’amministrazione e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione – nulla escluso od eccettuato – compresa la facoltà di nominare e revocare procuratori, spettano al socio accomandatario Francesco FLORES.
11 – Procure
Salvo revoca espressa, le eventuali procure conferite in nome della società restano valide anche in caso di morte del socio che le ha conferite.
12 – Esercizi sociali
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
13 – Ripartizione di utili e perdite
Gli utili e le eventuali perdite sono ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, fermo restando per il socio accomandante il limite di responsabilità alla quota conferita.
14 – Competenza
La competenza dell’Autorità Giudiziaria è determinata dall’ubicazione della sede sociale, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.
15 – Liquidazione
In caso di liquidazione della società sarà nominato di comune accordo il liquidatore.
In mancanza di accordo, la nomina sarà effettuata dal Presidente del Tribunale competente, su istanza della parte più diligente.
Il liquidatore non potrà vendere in blocco i beni sociali senza il consenso di entrambi i soci.
16 – Rinvio
Per quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.
Richiesto, io Notaio ricevo il presente atto, che leggo ai comparenti i quali lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono, essendo le ore 14:45 circa.
Scritto da persone di mia fiducia, il presente atto occupa due fogli scritti per cinque facciate intere e fino a qui della sesta.
All’originale firmato:
Francesco FLORES
Stèphane LAHAYE
Francesco PENE VIDARI
